Dimissioni Volontarie

Al fine di tutelare il rapporto di lavoro nella sua fase conclusiva

Dimissioni Volontarie

Al fine di tutelare il rapporto di lavoro nella sua fase conclusiva e con lo scopo di fornire maggiori tutele al lavoratore attraverso un sistema di comunicazione efficace, il Decreto Legislativo n. 151, del 14 settembre 2015, all’articolo 26 ha previsto che «le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
La procedura offre una duplice opzione, la quale può essere scelta liberamente dal lavoratore: una autonoma e un’altra con l’ausilio di un soggetto abilitato, come per esempio l’Ente Bilaterale ovvero l’Organizzazione Sindacale.
1. Nella procedura autonoma il soggetto deve accedere al sito del Ministero del Lavoro, tramite SPID o CIE e, successivamente, recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui intende recedere per inviare l’apposito modulo. Per i rapporti instaurati dopo il 2008, il sistema recupererà automaticamente i dati necessari; per i rapporti nati prima di tale data, invece, il lavoratore dovrà inserire manualmente la data di inizio del rapporto di lavoro, insieme alla tipologia contrattuale, ai dati del datore di lavoro e all’indirizzo di posta elettronica.

2. In alternativa, il lavoratore può essere assistito da un soggetto abilitato, il quale, sulla base di una apposita delega, avrà il compito di trasmettere la dimissione volontaria. Tale facoltà è prevista dal comma 4 all’art. 26 del D. lgs 151/2015, in cui si prevede che «La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Sarà l’Ente Bilaterale o altro soggetto abilitato a procedere pertanto con l’inoltro della procedura.

In entrambe i casi il modulo, compilato in ogni sua parte, sarà contraddistinto da due informazioni fondamentali: la data di trasmissione e la presenza di un codice identificativo conforme alla data. La data di trasmissione è considerata tassativa poiché consente di determinare l’intervallo temporale durante il quale è possibile revocare le dimissioni. Infatti, il lavoratore ha la facoltà di ritirare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla comunicazione.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del citato Decreto Legislativo n. 151 del 2015 non rientrano in questa procedura il «lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

Basilio Minichiello

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